Legislazione Video testamento
L’art. 609 del codice civile avente ad oggetto malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni ha subito di recente uno stravolgimento inaspettato che ne ha riportato l’attenzione rendendo d’attualità un articolo dimesso ed ai più sconosciuto. La legislazione ha il dovere morale di aggiornare le metodologie di pubblicazione e manifestazione volontà.
A voler essere scrupolosi e ligi sarebbe opportuno aggrappare una postilla all’articolo 609 uno punto zero o in alternativa ribattezzare l’articolo 609bis. L’aggiunta di un appendice costituisce tra gli addetti ai lavori un legittimo sospetto su un correttivo apportato ad una norma non scritta con chiarezza. L’obiettivo focale una volta tanto va pensato in favore di un vantaggio per tutte le persone che intendono promuovere le proprie volontà.
La legislazione in materia testamentaria è chiara come poche altre fin dal suo primo manoscritto: “la legge non ammette ignoranza”. Argomentare il seguito di una frase così perentoria è il preludio di un ammissione, “la legge ammette ignoranza” già perchè è proprio la legge ad ignorare se stessa. Attraverso la tecnologia oggi è possibile rivendicare diritti ed impegni, siano essi lavorativi, sociali o culturali e se è lecito utilizzare ogni strumento digitale in favore e a tutela delle volontà individuali è bene che vangano adottate le disposizioni tecnologiche in toto.
Fonte: https://www.altalex.com/documents/news/2014/04/14/delle-successioni-testamentarie