Molti si domandano se il video testamento possa essere considerato legale o meno. La prima risposta prevede una domanda: davvero la volontà di un individuo può o deve dipendere da una norma? Per quanto sia correttamente sottoposta ad una legittimazione la disposizione testamentaria è bene introdurre il concetto di manifestazione o volontà digitale nell’era del terzo millennio.
Il sistema giuridico, basato su testi scritti nel corso dei secoli, disciplina le norme di tutela e riservatezza della proprietà, ma è bene riconoscere come la rete informatica abbia sconvolto le procedure di pubblicazione e volontà. Vale la pena inserire il concetto di volontà digitale attraverso un processo di inclusione e non di esclusione della tecnologia. .
Nessuno avrebbe potuto immaginare a metà del Novecento che sarebbe giunto un cambio così importante e radicale nel modo e metodo di comunicare o trasmettere le informazioni.
Oggi non è pensabile nascondere il cambiamento, anche nel modo di esprimere le proprie volontà.
Oggi non è pensabile nascondere il cambiamento, anche nel modo di esprimere le proprie volontà
Per chiarezza di informazione e dovere di cronaca riportiamo l’art. 587 del codice civile contenente le norme riferite al testamento : “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. Il testamento rappresenta l’unico strumento possibile per poter disporre dei propri beni dopo la morte, è un atto personale, non può cioè essere redatto da terzi o da un rappresentante, ma permette di individuare un garante o ereditario delle proprie volontà.
Sono quindi prerogative essenziali del fare testamento, garantite dalla legge, la libertà e la revocabilità. La libertà nel disporre dei propri beni per testamento è totale, in mancanza di familiari prossimi; diverso il caso in cui il testatore abbia parenti stretti in linea di discendenza diretta o laterale, in detta ipotesi può disporre per testamento solo di una parte del proprio patrimonio. ü
La libertà del testatore è garantita dalle norme che vietano: i “patti successori” (ogni disposizione successoria contenuta in un contratto o legata a disposizioni successorie di altri è nulla); ü il ”testamento congiunto” (atto unico con il quale due persone dispongono in favore di un terzo) ü il “testamento reciproco” (atto unico con il quale due persone dispongono dei propri beni in modo simmetrico, ovvero uno a favore dell’altro). A garanzia di eventuali ripensamenti, sorretti o meno da una motivazione valida, il testatore ha pieno diritto di modificare o revocare in ogni momento, senza alcuna limitazione le sue disposizioni poichè ogni clausola o condizione posta alla revocabilità è nulla.