L’ordinamento giuridico vigente prevede tre forme ordinarie di testamento, cui poi si aggiungono i cosiddetti testamenti speciali: IL TESTAMENTO OLOGRAFO: è la forma di testamento più semplice. Per redigerlo è sufficiente scrivere di proprio pugno le disposizioni di ultima volontà su qualunque foglio, datarle e sottoscriverle. Per saperne di più Testamento olografo IL TESTAMENTO PUBBLICO: prevede la presenza di un Notaio. Per redigere un testamento pubblico è opportuno recarsi da un Notaio, il quale, alla presenza di due testimoni – metterà per iscritto le volontà dichiarate. Per saperne di più Testamento pubblico IL TESTAMENTO SEGRETO: è un tipo di disposizione poco frequente. Si tratta di un testamento di cui il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto. Alla presenza di due testimoni il Notaio riceve il testamento, che può essere sigillato dal testatore stesso o dal Notaio al momento del ricevimento. Per saperne di più Testamento segreto I TESTAMENTI SPECIALI: sono testamenti ai quali si ricorre solo quando non è possibile redigere un testamento ordinario. I testamenti speciali prevedono una semplificazione delle formalità ma la loro validità è limitata.